29 aprile 2026
Il Ministero del Lavoro chiarisce chi può adottare il rendiconto per cassa aggregato, da quando decorre il nuovo modello "E" e quale soluzione resta valida per il bilancio 2025.
Un chiarimento molto atteso per gli enti del Terzo settore
Con la Circolare n. 6 del 17 aprile 2026, il Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni operative sulla possibilità per gli ETS di redigere il rendiconto per cassa in forma “ordinaria” oppure in forma aggregata. Il chiarimento nasce dopo l’approvazione del nuovo modello “E” con il DM 18 febbraio 2026, adottato per semplificare gli adempimenti contabili degli enti di minori dimensioni.
Chi può usare il modello “D” e chi può usare il modello “E”
In base all’art. 13 del Codice del Terzo Settore, il rendiconto per cassa “ordinario” con modello “D” può essere utilizzato dagli ETS privi di personalità giuridica con entrate annue non superiori a 300.000 euro. Il nuovo rendiconto per cassa in forma aggregata, invece, può essere utilizzato dagli ETS con entrate non superiori a 60.000 euro anche se dotati di personalità giuridica, ferma l’esclusione delle imprese sociali e degli enti che esercitano prevalentemente attività commerciale.
La vera novità del nuovo modello “E”
Il Ministero precisa che il modello “E” non introduce un diverso criterio contabile, perché resta basato sulle movimentazioni monetarie già previste per il rendiconto per cassa. La novità riguarda soprattutto la forma espositiva, dato che i dati sono riportati in modo macroaggregato per sezione, senza il dettaglio delle singole voci.
Attenzione alla decorrenza
Per gli ETS con esercizio coincidente con l’anno solare, il modello “E” sarà utilizzabile a partire dal rendiconto relativo al 2026. Per il 2025, il Ministero ammette in via interpretativa l’uso del modello “D” anche per gli enti con personalità giuridica e entrate fino a 60.000 euro, evitando così l’obbligo di passare, per un solo esercizio, al bilancio economico-patrimoniale.
Un passaggio da gestire con attenzione
La scelta del modello non è solo formale, perché una volta individuata la modalità di rendicontazione, l’ente deve attenersi alla relativa modulistica. Per associazioni, fondazioni e altri ETS, diventa quindi essenziale verificare correttamente soglia di entrate, personalità giuridica e periodo d’imposta, così da evitare errori nella predisposizione del bilancio.