18 marzo 2026
Dal 2026 nuove regole fiscali per associazioni, organizzazioni di volontariato e APS iscritte al RUNTS: ecco tutto quello che c''è da sapere.
A partire dal 2026, il panorama fiscale degli enti non commerciali si trasforma in modo significativo. Con l'entrata in vigore delle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026, vengono introdotti nuovi regimi forfetari e abrogati alcuni meccanismi precedentemente in uso.
Regime forfetario per gli ETS iscritti al RUNTS (art. 80)
Tutti gli Enti del Terzo Settore (ETS) non commerciali iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) possono optare per un nuovo regime forfetario di determinazione del reddito d'impresa, senza limiti di ricavi e senza riflessi ai fini IVA. Il reddito viene calcolato applicando coefficienti di redditività crescenti per scaglioni:
Fino a €130.000: 7% (servizi) / 5% (altre attività)
Da €130.001 a €300.000: 10% / 7%
Oltre €300.000: 17% / 14%
L'opzione va esercitata in dichiarazione dei redditi ed è vincolante per almeno tre anni. Gli ETS in questo regime sono esclusi dall'applicazione degli ISA.
Regime forfetario per OdV e APS (art. 86)
Le Organizzazioni di Volontariato (OdV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte al RUNTS, con ricavi non superiori a €85.000, possono accedere a un regime forfetario completo che disciplina sia il reddito che l'IVA, analogamente al regime forfetario per persone fisiche introdotto dalla Legge n. 190/2014. Il coefficiente di redditività applicato è dell'1% per le OdV e del 3% per le APS.
Sul fronte IVA, questi enti non addebitano l'imposta in rivalsa, non detraggono l'IVA sugli acquisti e sono esonerati dalla quasi totalità degli adempimenti: dichiarazione IVA, registri, LIPE, certificazione fiscale e ritenute alla fonte.
Addio alla Legge n. 398/91 per la maggior parte degli enti
Dal 2026, il regime forfetario previsto dalla Legge n. 398/91 non è più accessibile agli ETS, alle associazioni senza scopo di lucro, alle pro-loco, alle associazioni bandistiche, ai cori amatoriali e alle filodrammatiche. Rimane applicabile esclusivamente alle società e associazioni sportive dilettantistiche (ASD) non iscritte al RUNTS, nel rispetto del limite di €400.000 di proventi commerciali.
Cosa fare adesso
Gli enti interessati devono verificare la propria posizione rispetto al RUNTS, valutare il regime più conveniente e, se necessario, esercitare l'opzione nella prossima dichiarazione dei redditi.