ETS e Terzo Settore: le novità fiscali 2026 tra nuovi regimi forfetari e RUNTS

08 aprile 2026

Nuovi regimi fiscali per gli Enti del Terzo Settore: cosa cambia dal 2026 per ETS, OdV, APS e le procedure RUNTS

A partire dal periodo d'imposta 2026, il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017) introduce un nuovo quadro fiscale per gli Enti del Terzo Settore (ETS), ridisegnando profondamente le regole applicabili a organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e altri enti non commerciali iscritti al RUNTS.

Il regime forfetario ex art. 80 del CTS: chi può accedere e come funziona

Il nuovo regime forfetario previsto dall'art. 80 del D.Lgs. n. 117/2017 è riservato agli ETS non commerciali iscritti al RUNTS, indipendentemente dal volume dei ricavi conseguiti. Si tratta di un regime che opera esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi, senza incidere sull'IVA, per la quale continuano ad applicarsi le disposizioni ordinarie del D.P.R. n. 633/1972. Il reddito d'impresa viene determinato applicando ai ricavi commerciali specifici coefficienti di redditività differenziati per tipologia di attività (prestazioni di servizi o altre attività) e per scaglioni di ricavi, con aliquote che variano dal 5% al 17%. L'opzione per il regime, esercitabile nella dichiarazione dei redditi o in quella di inizio attività, è vincolante per almeno tre periodi d'imposta.

Il regime forfetario ex art. 86 del CTS: OdV e APS con ricavi fino a 85.000 euro

Un regime ancora più agevolato è previsto dall'art. 86 del CTS per le Organizzazioni di Volontariato (OdV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte al RUNTS che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi non superiori a 85.000 euro. Questo regime opera sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'IVA, ricalcando nella sostanza il regime forfetario previsto per le persone fisiche dalla Legge n. 190/2014. Il coefficiente di redditività applicabile ai ricavi è dell'1% per le OdV e del 3% per le APS. Sul versante IVA, gli enti aderenti non addebitano l'imposta in rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti, beneficiando al contempo di un ampio esonero dagli adempimenti contabili e dichiarativi ordinari.

Addio alla Legge 398/1991 per la maggior parte degli enti

Dal 2026 viene meno la possibilità di applicare il regime forfetario previsto dalla Legge n. 398/1991 per la quasi totalità degli enti senza scopo di lucro, inclusi ETS iscritti al RUNTS, associazioni pro-loco, bande musicali, cori amatoriali e associazioni di danza popolare. Tale regime rimane applicabile esclusivamente alle società e associazioni sportive dilettantistiche non iscritte al RUNTS, entro il limite di 400.000 euro di proventi commerciali.

Rendiconti semplificati e aggiornamento del RUNTS

Due decreti ministeriali pubblicati in Gazzetta Ufficiale a marzo 2026 completano il quadro normativo. Il primo (D.M. 18/02/2026, G.U. n. 67 del 21/03/2026) approva il nuovo Modello E, ovvero il rendiconto per cassa in forma aggregata per i piccoli ETS senza personalità giuridica con proventi annui non superiori a 60.000 euro. Il secondo (D.M. 13/01/2026, G.U. n. 66 del 20/03/2026) aggiorna le procedure operative del RUNTS, introducendo la possibilità di delegare un intermediario professionale per la compilazione e l'invio delle istanze telematiche, rendendo obbligatorio il deposito delle relazioni degli organi di controllo e disciplinando più compiutamente le procedure di cancellazione e devoluzione del patrimonio.

Le novità in sintesi richiedono una valutazione attenta da parte di ciascun ente, in quanto la scelta del regime più adatto dipende dalla natura dell'organizzazione, dal volume dei proventi e dalla propria struttura operativa.

RICHIEDI UNA CONSULENZA

Una soluzione concreta per la tua gestione