01 aprile 2026
D.L. n. 38/2026 in vigore dal 28 marzo: le misure più rilevanti per imprese e investitori su agevolazioni, beni strumentali e tassazione delle partecipazioni
Il D.L. n. 38/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 marzo 2026 ed in vigore dal 28 marzo, introduce correttivi urgenti su tre fronti strategici per imprese e investitori: il credito d'imposta compensativo Transizione 5.0, la liberalizzazione dell'iperammortamento e il ripristino del regime pre-Finanziaria 2026 su dividendi e plusvalenze.
Transizione 5.0: credito d'imposta compensativo al 35%
Le imprese che nel 2025 avevano presentato la comunicazione preventiva al GSE ai sensi dell'art. 38, comma 10, D.L. n. 19/2024, avevano ricevuto conferma tecnica di ammissibilità dell'investimento, ma non hanno potuto accedere all'agevolazione per esaurimento delle risorse, ottengono ora un nuovo credito d'imposta pari al 35% dell'importo richiesto, aumentato delle spese di certificazione sostenute.
Il limite complessivo stanziato è di 537 milioni di euro. Entro il 30 aprile 2026 il GSE comunica a ciascuna impresa il credito effettivamente utilizzabile, con preventiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate. La compensazione in F24 è possibile decorsi 5 giorni dalla notifica, senza i limiti ordinari di 2.000.000 euro né del tetto da 250.000 euro per i crediti da quadro RU. Non opera neppure il blocco ex art. 31, D.L. 78/2010. Il credito è inoltre fiscalmente neutro: non è tassato ai fini IRPEF, IRES e IRAP e non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi.
Iperammortamento: eliminato il vincolo "Made in UE/SEE"
La Finanziaria 2026 aveva reintrodotto l'iperammortamento per beni strumentali materiali e immateriali interconnessi effettuati dall'1.1.2026 al 30.9.2028, condizionandolo alla produzione del bene in uno Stato UE/SEE. Il D.L. 38/26 sopprime questo vincolo geografico, aprendo il beneficio a macchinari e software provenienti da qualsiasi Paese (Giappone, USA, Corea del Sud, ecc.). L'iperammortamento non prevede la prenotazione: l'investimento deve essere effettuato entro il 30.9.2028 ai sensi dell'art. 109 TUIR.
Dividendi e plusvalenze PEX: ripristino del regime ante-2026
La Finanziaria 2026 aveva condizionato l'esenzione parziale su dividendi e plusvalenze PEX al possesso di una partecipazione non inferiore al 5% o di valore non inferiore a 500.000 euro. Il D.L. 38/26 abroga integralmente queste condizioni, ripristinando le regole in vigore fino al 2025:
Società di persone: esenzione del 41,86% su dividendi e plusvalenze PEX
Società di capitali: esenzione del 95% su dividendi e plusvalenze PEX
Ripristinata la ritenuta a titolo d'imposta dell'1,20% sugli utili corrisposti a società non residenti, con effetto dall'1.1.2026
Per i soci e i CdA che stavano pianificando distribuzioni di utili sulla base delle regole della Finanziaria 2026, è ora opportuno riesaminare la strategia distributiva alla luce di questo importante dietrofront normativo.